RICHIESTA ORE DI FORMAZIONE (artt. 69 e 70 del ccnl Cooperative Sociali)

Al fine di provvedere alla predisposizione del PIANO DELLA FORMAZIONE annuale, è necessario che soci e dipendenti della Cooperativa facciano pervenire la richiesta relativa al diritto allo studio e alla formazione professionale, come previsto dagli art. 69  e 70 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali (che trovate al fondo di questo articolo). Per una corretta gestione  delle procedure previste per l’attuazione del Piano, soci e dipendenti devono  attenersi alle seguenti indicazioni:

  • Le ore per il diritto allo studio e alla formazione professionale  verranno retribuite solo se concordate con  il coordinatore del servizio previa presentazione del modulo M 7.5.06 “Prospetto richiesta ferie”  e debitamente autorizzate.
  • Le ore usufruite devono essere certificate dal  docente del corso frequentato o dal tutor  per il tirocinio.
  • Le ore usufruite devono essere chiaramente indicate nella rendicontazione e accompagnate dalla certificazione, che deve essere allegata.
  • In applicazione del   CCNL  e del Contratto Integrativo Provinciale, si informa che le ore di colloquio individuale con i docenti e tutor universitari  non rientrano nelle ore assegnate per la formazione.
  • Si ricorda, inoltre, che gli esami universitari vengono retribuiti a prescindere dalle ore di formazione assegnate. Pertanto non devono essere considerati all’atto della richiesta.

La richiesta per poter usufruire delle ore di formazione va presentata nel periodo 1-30 novembre di ogni anno compilando apposito modulo, reperibile sul sito della Cooperativa nella sezione DOCUMENTI. Il modulo va inoltrato alla Cooperativa all’indirizzo e-mail formazione@lapersona.it

N.B.: non sono ritenuti validi i moduli inviati fuori dal periodo indicato.

 

 

Diritto allo studio e formazione professionale:

Art.69 DIRITTO ALLO STUDIO

1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per soste-nere le prove d’esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

2) II limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di centocinquanta ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2 del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

Art. 70 QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell’area socio-sanitario-assistenziale-educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni. A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell’8 del totale dell’organico della cooperativa facente capo al presente CCNL potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino a un massimo di cento ore annue. In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio. Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’intemo delle singole qualifiche. Nell’adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell’anzianità anagrafìca e successivamente quella di servizio. Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell’alt. 68. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.